REGOLAMENTO
CONTRIBUTO INVESTIMENTI PER ADEGUAMENTI ALLA NORMATIVA SULLE MISURE DI SALUTE, PREVENZIONE E SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO
Le richieste di rimborso si riferiscono a eventi o spese sostenuti nell’anno 2023.
Il Consiglio Direttivo dell’Ente Bilaterale Bresciano del Turismo stabilisce le seguenti norme che regolano l’erogazione dei contributi per le aziende.
Articolo 1: SOGGETTI BENEFICIARI
Possono fruire dei contributi dell’Ente Bilaterale Bresciano del Turismo le aziende iscritte all’Ente e in regola con i pagamenti dovuti dall’1/1 al 31/12 dell’anno relativo alla richiesta senza interruzioni fino alla data di presentazione della domanda e che abbiano effettuato investimenti per la sostituzione di apparecchiature o rifacimento impianti per adeguamenti alla normativa sulle misure di salute, prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
Articolo 2: CRITERI DI STANZIAMENTO
Il Consiglio Direttivo dell’Ente stanzia annualmente (01/01-31/12) un importo lordo da destinare ai contributi per le aziende. Le domande saranno evase fino ad esaurimento dei fondi. L’Ente potrà in qualsiasi momento sospendere, modificare, annullare o rifinanziare l’erogazione dei contributi.
Articolo 3: MODALITA’ DI RICHIESTA
Le richieste dovranno essere presentate all’Ente Bilaterale Bresciano del Turismo esclusivamente attraverso la procedura on line dall’1/03/2024 al 31/03/2024.
La domanda dovrà essere obbligatoriamente compilata in ogni sua parte e completa di tutta la documentazione richiesta.
Farà fede la data della ricevuta generata dal sistema a conclusione della procedura di richiesta, ricevuta di “Pratica inviata”.
L’accertamento di false dichiarazioni comporterà il recupero delle somme in tutto o in parte indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali e di qualsiasi altro onere accessorio.
Articolo 4: DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
1) Copia delle ricevute dei versamenti dei contributi effettuati a favore dell'Ente Bilaterale relativi all'anno degli investimenti;
2) Nota illustrativa accurata e dettagliata del tipo di investimento/intervento effettuato, firmata dal titolare/legale rappresentante;
3) Copia delle fatture;
4) Certificazione dell’intervento e/o dello smaltimento delle apparecchiature rilasciata dal fornitore o dal professionista;
5) Quietanze dei pagamenti delle fatture: dichiarazione del fornitore di avvenuto pagamento o copia dell'estratto conto bancario con indicato addebito importo fattura.
Articolo 5: MODALITA’ DI LIQUIDAZIONE
Il contributo su investimenti per adeguamenti alla normativa sulla sicurezza, pari al 20% dell’investimento per un contributo massimo di € 2.000,00 (duemila/00) lordi sarà erogato una sola volta all'anno, liquidato tramite accredito in c/c entro il 31 dicembre dell'anno di presentazione della pratica.
Accedendo all’area riservata sarà possibile in qualsiasi momento consultare lo stato di avanzamento della pratica. Ad ogni stato corrisponde l’invio di una notifica.
- “Salvata” è stata creata una bozza della domanda che deve essere inviata nei termini previsti dal presente Regolamento.
- “Inviata” la pratica è stata presentata, la data della notifica corrisponde alla data di presentazione della pratica.
- “Sospesa” la pratica è in attesa di completamento, nella sezione “Annotazioni” sarà possibile consultare la motivazione. Questo stato consente all’Ente Bilaterale, qualora lo ritenga necessario ai fini del completamento della pratica, di richiedere ulteriori specifiche, documenti o altro. Le pratiche “Sospese” dovranno essere completate entro 30 giorni dalla data di sospensione, oltre tale termine la domanda verrà rifiutata.
- “Elaborata” la pratica è stata visionata: l'esito sarà comunicato entro il 31 dicembre.
- “Rifiutata” la pratica è stata rifiutata, nella sezione “Annotazioni” sarà possibile consultare la motivazione.
- “Non erogata” la pratica è stata rifiutata, nella sezione “Annotazioni” sarà possibile consultare la motivazione.
- “Erogata” è stato predisposto il pagamento.
Articolo 6: RECLAMI
Qualsiasi reclamo nei confronti dell’Ente Bilaterale sulla non rispondenza delle somme corrisposte e sulla mancata liquidazione in tutto o in parte delle somme stesse, dovrà essere presentato per iscritto dal richiedente all’Ente Bilaterale, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento o di rigetto della pratica.
Articolo 7: ACCANTONAMENTO CONTRIBUTI NON RISCOSSI
Tutti i contributi che per qualsiasi ragione non venissero riscossi dagli interessati o dai loro aventi causa entro 90 giorni dalla data in cui si sono resi liquidi ed esigibili, non saranno più erogabili e potranno essere utilizzati, con apposita delibera del Consiglio Direttivo, per le forme di assistenza gestite dall’Ente.
Articolo 8: TRATTAMENTO FISCALE
Tutte le assistenze e contributi concessi in qualsiasi forma saranno registrati e assoggettati alle ritenute previste dalle normative vigenti. I contributi in favore delle aziende sono assoggettati ad una ritenuta del 4%. La documentazione attestante le somme percepite sarà scaricabile all’interno dell’Area riservata - Cedolini - CU/Certificazioni secondo le modalità e i tempi previsti dalle normative vigenti.
Articolo 9: NORMA FINALE
L’Ente Bilaterale si riserva la facoltà di apportare modifiche e/o integrazioni in ottemperanza alle norme vigenti.
Eventuali modifiche o integrazioni del presente regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio Direttivo dell’Ente stesso.